Regolamento di Amministrazione valido dal 01/01/2023

Art. 1 M.U.T

La denuncia mensile alla Cassa Edile (M.U.T.- Modello Unico Telematico) deve essere trasmessa in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento effettuato oltre il termine di cui al comma 2), determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso.

Il versamento effettuato oltre il termine di cui al comma 2) deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d’anno pari al 50% di quelli I.N.P.S nei casi di omissione contributiva e varia automaticamente al variare di questi ultimi.

Art. 2

NUOVA ISCRIZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA’

La denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese

successivo a quello di inizio dell’attività di cantiere.

La sospensione di attività deve essere tempestivamente segnalata da parte dell’impresa (o dello studio di consulenza da essa delegato) alla Cassa Edile utilizzando l’area riservata presente sul portale istituzionale della Cassa.

Art. 3 RATEIZZAZIONE

La rateizzazione del debito contributivo viene concessa ed attuata secondo quanto previsto dall’Accordo del 10 Settembre 2020 stipulato dalle Parti Sociali e dalle successive intese nazionali che potranno essere assunte in materia. Le imprese potranno attivare le specifiche procedure previste in tali intese consultando le stesse sul portale istituzionale della Cassa.

Art. 4

REGOLARITA’ DELL’IMPRESA

La posizione di regolarità contributiva è verificata dalla Cassa Edile per l’impresa che ha sede nel territorio di sua competenza per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati presso i cantieri attivi nella regione in virtù dell'accordo sulla Trasferta Regionale in Puglia.

L’impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento.

Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali d’assenza) – non inferiore a quello contrattuale.

Art. 5

DOL (Durc on line) E BANCA DATI IMPRESE IRREGOLARI

Dal 1° luglio 2015 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato sostituito dal Durc On Line (DOL); viene richiesto tramite il portale degli enti previdenziali (INPS/INAIL) e rilasciato tempestivamente qualora si verifichino le condizioni di regolarità di cui all’art. 4.

In caso di irregolarità il DOL resta in attesa di verifica e la Cassa Edile ha l’obbligo di inviare tramite pec l’ammontare del debito ed invitare l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla Banca dati l’elenco delle imprese non in regola.

Alla Banca dati è affidato il compito di tenere l’elenco nazionale delle imprese non in regola.

Le procedure informatiche dovranno consentire l’immediata verifica della regolarità delle imprese.

Il DOL ha la validità di 120 giorni.

Per le imprese di nuova costituzione, è sufficiente la presentazione della ricevuta di avvenuta iscrizione alla Cassa Edile, congiuntamente a quelle INPS e INAIL.

Art. 6 VERSAMENTO ALLA CASSA

I versamenti devono essere eseguiti attraverso la piattaforma governativa “PagoPA” utilizzando sia i canali

fisici che quelli online.

Art. 7 GESTIONE DELLA CASSA

Presso la Cassa sono istituite:

l’anagrafe dei datori di lavoro denuncianti;
l’anagrafe dei lavoratori iscritti.

Sulle posizioni intestate alle singole imprese devono essere riportati gli importi dovuti e versati per ogni mese risultanti dalle denunce nominative dei lavoratori occupati.

Sulle posizioni intestate ai singoli lavoratori devono invece essere trascritti per ogni mese gli importi dovuti per trattamento economico a titolo di ferie e gratifica oltre a quelli eventualmente destinati ai fondi sanitari e di previdenza complementare.

Nell’ambito della gestione del contributo cassa edile, sono istituiti il Fondo Premialità Imprese, di cui all’art.12 del presente regolamento, ed il Fondo Prestazioni non sanitarie ai lavoratori. Entrambi i fondi sono regolati, nei limiti delle rispettive specifiche risorse disponibili per ogni esercizio finanziario, dalle previsioni di cui alla vigente contrattazione nazionale e provinciale.

Art. 8

LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTI GNF

La liquidazione degli accantonamenti GNF deve eseguirsi secondo le disposizioni del vigente CCNL.

Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolarità del pagamento è fatto obbligo ai lavoratori di comunicare in tempo utile le coordinate del conto corrente bancario o postale.

Art. 9

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEGLI ACCANTONAMENTI

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo su domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi: espatrio dell’iscritto;

morte dell’iscritto o di un suo familiare convivente a carico;

cambio settore e per ogni motivo contemplato dall’accordo territoriale inerente l’anticipo degli accantonamenti consultabile dal portale istituzionale dell’ente.


 

Art. 10

MODALITA’DI EROGAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTIAI LAVORATORI

Tutte le erogazioni effettuate dalla Cassa Edile avvengono a mezzo bonifico bancario con accredito diretto sul conto corrente del lavoratore.

I lavoratori dovranno fornire alla Cassa Edile le coordinate bancarie del proprio conto corrente.

Art. 11

MODALITA’E TERMINI PER IL RIMBORSOALLE IMPRESE DELLE INTEGRAZIONI MALATTIEED INFORTUNI

La Cassa Edile procede nei confronti delle imprese al rimborso delle integrazioni se le denunce interessate sono state regolarizzate con i relativi versamenti entro 90 giorni dal termine di paga cui si riferiscono.

Decorsi 90 giorni dai periodi di paga di riferimento l’impresa perde il diritto al rimborso delle integrazioni malattie ed infortuni da parte della Cassa Edile e le erogazioni eseguite nei confronti dei lavoratori interessati restano a suo completo carico.

Le erogazioni del rimborso delle malattie ed infortuni sono subordinate alla presentazione delle relative richieste complete della necessaria documentazione (istanza richiesta di rimborso, certificati INPS/INAIL comprovante inizio e durata della malattia/infortunio relativi a ciascun lavoratore interessato, copie busta paga nella quale siano riportati gli importi corrisposti dall’Impresa per il trattamento di malattia o infortunio, relative a ciascun lavoratore interessato, copie dei bonifici effettuati ai lavoratori interessati), a patto che tali richieste pervengano entro 12 mesi dall’inizio dell’evento.

Resta inteso che per ottenere il rimborso delle somme anticipateper malattie e/o infortuni, l’impresa deve

essere regolare con i versamenti sino alla denuncia oggetto di liquidazione.

Art. 12

PREMIALITA’ AZIENDE

Nell’ambito del contributo istituzionale alla Cassa Edile dell’1,05% al netto dei rimborsi per malattia e infortunio, è istituito apposito fondo destinato a finanziare forme di premialità alle aziende, ai sensi del CCNL Industria Edile del 18 luglio2018, rinnovato il 3 marzo 2022.

Le modalità di gestione di tale fondo, i criteri per la individuazione delle imprese virtuose e le procedure di erogazione periodica delle premialità a tali imprese,sono definite dalle parti sociali nel Contratto Integrativo Provinciale.

Regolamento delle assistenze
e delle integrazioni extracontrattuali


Art.1
MODALITA’ E REQUISITI

Le prestazioni di cui al presente regolamento sono erogate in favore dei lavoratori iscritti secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:
a) domanda da presentarsi alla Cassa entro novanta giorni dall’evento, ad eccezioni delle domande
per i sussidi di frequenza scolastica, per le quali vigono termini diversi;
b) poter far valere accantonamenti relativi ad almeno 700 ore lavorative ordinarie nei dodici mesi precedenti l’evento, regolarmente registrate dalla Cassa a favore del richiedente (sono equiparate alle presenze le assenze per malattia ed infortuni regolarmente indennizzate, nonché le assenze per Cassa Integrazione ed i permessi retribuiti);
c) trovarsi alle dipendenze di imprese che abbiano regolarmente trasmesso telematicamente alla Cassa tutte le denunce relative ai periodi scaduti a norma del Regolamento di Amministrazione;
d) trovarsi alle dipendenze di imprese che non siano in ritardo con i versamenti per oltre tre mesi;
e) corredare le domande con i documenti richiesti, pena la mancata erogazione della prestazione.


Art. 2 FREQUENZE SCOLASTICHE

Ai lavoratori, per i figli e gli equiparati a proprio carico che frequentino scuole statali, regionali, legalmente riconosciute o parificate vengono concessi i seguenti sussidi:
? € 50,00 per ogni anno scolastico, per gli studenti che frequentino la Scuola Elementare dal primo al quinto anno;
? € 150,00: per gli studenti che frequentino la Scuola Media Inferiore;
? € 300,00: per gli studenti che frequentino la Scuola Media Superiore o gli Istituti Professionali (esclusi per questi ultimi la frequenza ai primi tre anni di corso che corrispondono alla Scuola Media dell’obbligo);
? € 400,00 per gli studenti universitari. Tutti i sussidi sono al lordo della ritenuta fiscale.

Per aver diritto al sussidio occorre che:
? sussistano i requisiti di carattere generale che danno diritto alle varie assistenze;
? lo studente non sia ripetente;
? per lo studente universitario iscritto al 1° anno, certificato di diploma di scuola media superiore e certificato di iscrizione all’università. Per gli anni successivi, lo studente universitario deve avere superato con esito favorevole la maggioranza dei crediti formativi universitari (CFU) stabiliti dal piano di studi adottato con un minimo del 60%.

L’accesso ai sussidi è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
? domanda da presentarsi dal 15 ottobre al 31 dicembre di ogni anno tranne che per le frequenze universitarie la cui data è fissata al 31 Marzo di ogni anno;
? stato di famiglia;
? Certificato di avvenuta promozione all’anno in corso e dichiarazione di frequenza del corrente anno scolastico.

Per gli studenti universitari è inoltre richiesto:
? piano di studi adottato;
? certificazione degli esami superati con relativi CFU.
È comunque escluso dal sussidio lo studente fuori corso alla data della domanda.

Art. 3 ASSEGNI FUNERARI

Al lavoratore che subisce la perdita del coniuge o dei figli a suo carico è concesso un sussidio di € 550,00. Per aver diritto al sussidio occorre che il richiedente abbia i requisiti di carattere generale che danno diritto alle varie assistenze da accertarsi al momento dell’evento.

L’accesso al sussidio è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
? domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla data dell’evento;
? stato di famiglia con l’indicazione del nome del defunto;
? certificato di morte.

Art. 4
ASSEGNI MATRIMONIALI

Al lavoratore che contrae matrimonio, anche nelle forme dell’unione civile, è concesso un sussidio di €
200,00.
Per aver diritto al sussidio occorre che il richiedente abbia i requisiti di carattere generale che danno diritto alle varie assistenze da accertarsi al momento dell’evento.

L’accesso al sussidio è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
? domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla data del matrimonio o dell’unione;
? certificato di matrimonio od equipollente.

Art. 5 PREMIO NATALITA'

Al lavoratore che diventa genitore, anche a seguito di adozione od affidamento, è concesso un sussidio di €
200,00.
Per aver diritto al sussidio occorre che il richiedente abbia i requisiti di carattere generale che danno diritto
alle varie assistenze da accertarsi al momento dell’evento.

L’accesso al sussidio è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:
? domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla data dell'evento;
? certificato di nascita o dichiarazione d'adozione od affidamento.

Art. 6 FONDO SOCIALE

È istituito il Fondo Sociale a favore dei lavoratori che possono vantare un rapporto di iscrizione alla Cassa con relativi accantonamenti di almeno otto anni.
Le risorse a disposizione per ogni esercizio non possono superare l’ammontare dei contributi affluiti al Fondo nella gestione immediatamente precedente a norma dell’art. 15 del Contratto Integrativo Provinciale in vigore.
Il Fondo è amministrato e gestito dal Comitato di Presidenza, assistito dal Direttore., fatta eccezione per le erogazioni liberali di cui al successivo art.7 sub d).
Il Comitato è dotato del più ampio potere decisionale e delibera con l’unanimità dei consensi.

Art. 7
INTERVENTI DEL FONDO SOCIALE

Gli interventi del Fondo sono i seguenti.

a) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Al lavoratore che abbia contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa è riconosciuto un contributo forfettario di € 500,00 annui e pagato per un periodo di massimo dei primi 3 anni dalla contrazione del mutuo, a partire dalla data di presentazione della relativa domanda alla Cassa.
Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati:
- copia del contratto di mutuo;
- copia atto di compravendita.

b) CONTRIBUTO PER MALATTIE GRAVI O INTERVENTI CHIRURGICI ECCEZIONALI PER I QUALI NON È
PREVISTO L’INTERVENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DEL SANEDIL
Al lavoratore edile che per sé o per il proprio nucleo familiare (parenti di primo grado a carico sullo stato di famiglia) necessiti di interventi medici o chirurgici di eccezionale difficoltà e gravità, anche all’estero e per i quali non è previsto l’intervento del SSN o del SANEDIL, è riconosciuto un contributo pari al 40% di costi sostenuti fino ad un limite massimo di € 1.550,00. Il medesimo contributo nella misura massima del 40% della spesa e fino al limite di € 1.550,00 può essere richiesto per l’assistenza domiciliare di malati terminali appartenenti al nucleo familiare del lavoratore.

c) SUSSIDI PER FAMILIARI CON DISABILITÀ.
L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposita istanza alla quale allegare la documentazione sanitaria e dei costi sostenuti che il lavoratore riterrà opportuno comunicare per supportare la richiesta.
A favore dei lavoratori iscritti che abbiano il coniuge e/o i figli presenti nello stato di famiglia che si trovino in condizioni di disabilità psichica, fisica e psicofisica, la Cassa Edile eroga una volta l’anno un contributo non superiore a € 600,00. Tale contributo potrà essere concesso solo in presenza di specifica patologia invalidante che il Comitato di Presidenza, con l’assistenza del direttore della Cassa, esaminerà mensilmente.
L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposita istanza alla quale allegare:
? documentazione sanitaria rilasciata dalla competente struttura pubblica comprovante l’infermità fisica, psichica o psicofisica e relativa percentuale che deve essere pari almeno al 64%;
? stato di famiglia.

d) INTERVENTI SULLA REALTÀ SOCIALE DEL TERRITORIO
Possono essere riconosciuti, previa delibera del Comitato di Gestione, contributi e sostegni ad associazioni che operano nel campo della solidarietà, beneficenza, ricerca e assistenza, nonché ad analoghe iniziative sociali promosse da autorità territoriali civili e religiose. Possono essere inoltre presi in considerazione interventi a carattere umanitario, a persone fisiche in situazioni di effettivo conclamato bisogno.

Art. 9
CORSI DI LINGUA E CERTIFICAZIONI

La Cassa Edile, in collaborazione con il Formedil Cpt Taranto, organizza corsi di Lingua Inglese atti ad ottenere le specifiche certificazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con soggetti terzi specialisti nel settore.
Ogni anno il Comitato di Gestione stabilirà le modalità di partecipazione e le specifiche dei corsi, ovvero individuerà le tipologie di sostegno più conformi alle richieste degli iscritti.
 

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